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La questione del conflitto di interesse, l’obbligo di astensione e le direttive del Tuel

MADDALONI- E’ dura la vita del consigliere comunale. E’ ancora più dura, quando la battaglia per la “Trasparenza amministrativa” ti tocca il portafoglio. Quando si è costretti a rendere pubblici redditi e patrimoni. Non è una costrizione. Non è stalking ma un obbligo di legge. Candidarsi alle amministrative non è mica la conseguenza della prescrizione di un medico. E’ una scelta libera e responsabile quindi soggetta a tutti gli onori e gli oneri delle cariche pubbliche. Pertanto, vengono a cadere quei vincoli che valgono per la privacy dei comuni cittadini. Angelo Tenneriello, dopo la battaglia per la “Trasparenza amministrativa”, ovvero la pubblicazione dei reddito e dei patrimoni personali, lancia quella sulla compatibilità di chi sarà chimato a votare l’approvazione del Puc.

Consigliere Tenneriello la trasparenza sia uguale per tutti?

Non proprio. La trasparenza per chi è stato eletto dal popolo deve essere un obbligo, un atto dovuto e un impegno.

Veniamo al Puc, oltre alla divulgazione dei redditi e del patrimonio personale, cosa chiede?

Io non chiedo nulla. Esiste una chiara disposizione, diramata dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni, che chiarisce, in punta di diritto, quali sono gli obblighi per i consiglieri comunali o amministratori qualora esista la correlazione tra gli atti ammnistrativi e i propri interessi.

Ci può spiegare nel caso del Puc che succede?

E’ fatto obbligo di astensione se il Puc, e il suo contenuto, può confliggere con gli interessi dell’amministratore e dei suoi parenti fino al quarto grado.

Come si configurerebbe questo conflitto di interesse?

Per i piani urbanistici quando c’è una una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. In questo caso i soggetti interessati si devono astenere dalla partecipazione alla discussione e all’approvazione di provvedimenti che possono produrre effetti nella loro sfera giuridica (Cons.di Stato, Sez. IV, sent. 21 giugno 2007, n. 3385). Tradotto in pratica, l’obbligo di astensione per gli amministratori comunali in sede di adozione (e di approvazione) di atti di pianificazione urbanistica sorge per il solo fatto che, considerando lo strumento operativo sull’area alla quale l’amministratore è interessato, si determini il conflitto di interessi. Condizione questa che realizza l’interesse privato e/o il concreto pregiudizio dell’amministrazione pubblica.

Come è accaduto in passato c’è il rischio che ad approvare il Puc non sia l’attuale consiglio comunale nel suo completo?

Non è un rischio. E’ una prescrizione di legge. Ma poi questo che stiamo dicendo vale sempre. Vale in tutte le occasioni in cui gli amministratori versino in situazioni, anche potenzialmente, idonee a porre in pericolo la loro assoluta imparzialità e serenità di giudizio. Quindi vale non solo per il Puc. Poi l’astensione è anche una azione di tutela per gli interessati e per l’atto ammnistrativo. Facciamola breve: il consigliere comunale, proprietario di aree ricomprese nell’adottando PUC, deve astenersi ai sensi dell’ art. 78, comma 2, del TUEL.

Prevede che saranno molti a doversi astenere?

Non lo so. Se fossero pubblicati, come di dovere, i dati reddituali e patrimoniali, lo potremmo sapere. Tutti potremmo saperlo, in tempo reale, basterebbe andare sul sito del comune. Così, come si potrebbe sapere, se i consiglieri comunali sono in regola con tasse e tributi comunali.

Redazione