00 5 min 2 anni
L’appello al prefetto, al sindaco, al segretario comunale. Una missiva mandata anche alla Guardia di Finanza e a tutti i capigruppo consiliari

MADDALONI- (di Alessandro Cioffi*) Sono un modesto cittadino che da anni si interroga su cosa fa o cosa dovrebbe fare un comune per dare ai cittadini il meglio. Forse negli anni gli stessi comuni hanno sottovalutato l’importanza della legge, o perlomeno, l’hanno alleggerita della loro importanza. Eppure, in molti comune emerge costantemente l’incompatibilità di consiglieri, assessori ed affini, compresi i sindaci. A questo punto mi domando: si conosce realmente il significato d’incompatibilità? Molti non lo conoscono ed è per questo che ne menziono il significato. “Che non si può accordare o conciliare con altra cosa, che è inammissibile nell’ambito definito da esigenze logiche, giuridiche, morali o funzionali;” Come menziona anche l’art. 63, comma 1, n. 6, sindaci, consiglieri e assessori comunale destinatari di un mancato pagamento, o di una ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380 del 2001, rientrano nella causa di incompatibilità, e come tale dovrebbero essere esclusi dalle loro deleghe. Pertanto, la predetta causa di incompatibilità è inquadrabile nella categoria delle cosiddette “incompatibilità di interessi”; la ratio di tale previsione è quella di garantire il corretto adempimento del mandato ed impedire che concorrano, all’esercizio della relativa funzione, soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che si trovino in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità. L’amministratore, come specificato dalla giurisprudenza, non deve prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere orientata dall’intento di tutelare i propri interessi personali contrapposti a quelli dell’ente (cfr. Corte Cost., sent. 24 giugno 2003, n. 220). A tal proposito, sempre come semplice cittadini e conoscendo i miei diritti, ho sottoposto con una pec al segretario generale del Comune di Maddaloni, in modo da verificare l’esistenza di qualche incompatibilità all’interno del consiglio, e nel prossimo futuro, di attivare la verifica per incompatibilità prima che si insidi il consiglio o la giunta. Allego all’articolo PEC inviata al segretario generale del Comune di Maddaloni, e per conoscenza ad altri enti giuridici come il Prefetto di Caserta ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta. Spero che tale mio interrogativo possa aprire qualche speranza sulla definizione di trasparenza amministrativa, cosa che ad oggi fa ancora fatica.

*Il contributo del fondatore di Civitas E’ sulla denuncia ragionata relativa all’incompatibilità degli eletti

il testo della pec inviata alle autorità

Egregio Segretario Generale 

del Comune di Maddaloni,

p.c. 

Al Prefetto di Caserta,

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta,

Ai capigruppo e tutti i consiglieri comunali

in merito all’articolo 63, comma 1, n.6 del Decreto legislativo 276/2000, e come libero cittadino italiano del Comune di Maddaloni, faccio richiesta alla Sua persona, che venga attivata la procedura di verifica  d’incompatibilità degli organi consiliari, consiglieri, sindaco ed assessori, come prevede la legge: “colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente verso il Comune o la Provincia, ovvero verso un Istituto o aziende ad essi dipendenti (nel Caso del Comune di Maddaloni ), è stato legalmente messo in mora ovvero avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti Enti, abbia ricevuto invano notificazioni dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

Inoltre, la suddetta legge prevede: “che più in dettaglio i rilievi in parola si fondano per quanto qui di interesse sul consolidato orientamento espresso dal ministero dell’Interno, secondo il quale, nel caso in cui l’amministratore versi in una condizione di incompatibilità per l’esistenza di un debito liquido ed esigibile nei confronti del proprio Ente, la rateizzazione del debito richiesta al proprio Ente non è sufficiente a far venir meno l’ipotesi di incompatibilità rappresentando questa solo una semplice modalità di pagamento”. In sostanza, secondo il ministero dell’Interno, “solo l’estensione del debito, con il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano, fa cessare il conflitto di interesse…”.

Riconoscendo che per norma, tali debiti sono assortiti dalla riservatezza, sono fiducioso di un suo esito positivo.

La suddetta missiva, sarà inviata anche alla stampa in modo da informare la città.

Con stima Le porgo i miei più sentiti saluti

Alessandro Cioffi

Redazione