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Le questione controversa della concessione degli spazi pubblicitari sulle aree in affido ai privati

Da avviso pubblico risulta che un affidatario di aree verdi ha messo a disposizione di terzi l’aria affidatagli per l’inserimento di tabelle pubblicitarie previo contributo annuo per la manutenzione e spese iniziali una tantum per l’acquisto della struttura.
Al riguardo si precisa che l’affido in adozione della gestione di aree verdi appartenenti al patrimonio comunale è previsto e disciplinato da apposito Regolamento del Comune di Maddaloni con espresse indicazioni dei principi, delle finalità, dei soggetti possibili affidatari, dei tipi di interventi ammessi, degli oneri a carico dei soggetti adottanti e della sponsorizzazione e utilizzazione dell’area. In particolare l’art. 8 di detto Regolamento recante “Oneri a carico dei soggetti adottanti” prevede espressamente il divieto di qualsivoglia attività a scopo di lucro e/o che determini discriminazioni tra i cittadini utilizzatori delle stesse. L’art. 9 prevede la possibilità di collocare nell’area assegnata uno più cartelli recanti la dicitura “La manutenzione di quest’area/questo spazio/quest’angolo è curata da ………. (nominativo del soggetto privato)” in numero e dimensioni concordati con l’Amministrazione Comunale, secondo una bozza approvata dal Responsabile del Settore Competente, con evidente riferimento al soggetto privato destinatario dell’affido, sia esso un privato, un’Associazione o un’attività commerciale. Appare evidente che la cessione di spazi pubblicitari su dette aree o spazi, che non siano esclusivamente riferiti all’affidatario, non sia previsto, esulando dal fine primario dell’affido come previsto dall’art. 2 del Regolamento in questione. Si evidenzia che la corresponsione di un contributo annuo, ancorché indicato come contributo, potrebbe configurare quale rapporto economico pubblicitario tra il soggetto
adottante lo spazio ed il soggetto aderente alla forma pubblicitaria, attività non prevista dai Principi Generali indicati all’art. 1 e dalle finalità del Regolamento riportati all’art. 2, nonché espressamente vietato dall’art. 8, cap. 7, come sottesa attività a scopo di lucro. Tanto premesso e sicuri di una errata interpretazione da parte dei soggetti interessati delle attività consentite, al fine di una corretta interpretazione delle norme disciplinate dal citato Regolamento e di evitare abusi, erronei utilizzi e garantire trasparenza a cittadini privati e associazioni che vogliano richiedere l’affido di aree verdi, si invita il Responsabile del Settore Competente a chiarire:
-se sia ammessa la sub concessione di spazi pubblicitari da parte dell’adottante;
-se la corresponsione di un contributo sia in contrasto con il divieto previsto dall’art. 8.
Ad ogni buon fine si chiede di rendere conoscibile se detto regolamento abbia subito modifiche in relazione a quanto sopra.

Redazione