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Come disposto nel Piano nazionale anticorruzione del 2019, evidenzia Anac, negli uffici a più elevato rischio di corruzione, sarebbe preferibile che la durata dell’incarico fosse fissata al limite minimo legale. L’istituto della rotazione dirigenziale, specie in determinate aree a rischio, dovrebbe essere una prassi fisiologica mai assumendo carattere punitivo o sanzionatorio

di Elio Bove

“Dal prossimo anno i dirigenti scolastici che hanno già svolto due mandati nello stesso istituto, pari cioè a sei anni, andranno trasferiti. Lo prevede una norma. E se non viene applicata, la Corte dei conti non registrerà più i vostri contratti”: a dirlo, è stato il direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio ai presidi riuniti in videoconferenza. La norma del turn over riguarda tutti i dirigenti che, sulla base del codice anticorruzione, approvato nel 2001 e poi confermato nel 2012, sono soggetti a rotazione proprio perché gestiscono appalti, affidamenti e acquisto di beni, e dunque potrebbero cadere nella rete del malaffare. Tanto è bastato per far saltare sulla sedia i 7500 dirigenti scolastici italiani: di questi, almeno il 15% rischia infatti dal prossimo anno di essere trasferito. Il richiamo dell’Anac nasce da una segnalazione sulla mancata attuazione della misura della rotazione dei dirigenti da parte del Comune di Laives dove il capo dell’Ufficio Sviluppo del territorio ricopre con continuità da oltre undici anni lo stesso ruolo e quello dei Lavori Pubblici da nove anni. L’Autorità, avviando la procedura di vigilanza, non ha rinvenuto nel Piano Anticorruzione una disciplina della rotazione degli incarichi dirigenziali, né una programmazione della stessa. Nel Piano è menzionata solo la rotazione ogni cinque anni del personale non dirigenziale. Inoltre è emerso come alcuni dirigenti ricoprano lo stesso incarico da oltre un decennio con oltre tre rinnovi consecutivi. Come disposto nel Piano nazionale anticorruzione del 2019, evidenzia Anac, negli uffici a più elevato rischio di corruzione, sarebbe preferibile che la durata dell’incarico fosse fissata al limite minimo legale. L’istituto della rotazione dirigenziale, specie in determinate aree a rischio, dovrebbe essere una prassi fisiologica mai assumendo carattere punitivo o sanzionatorio.

Redazione