Agenzia delle Entrate
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Diramate le prime istruzioni sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, introdotta legge di Bilancio 2023. La circolare n. 1, firmata ieri dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce chiarimenti sulla misura, che riguarderà le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con lo scopo di sostenere i contribuenti nell’attuale situazione economica caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici.

Si chiarisce, quindi, che ad essere interessare dal provvedimento saranno le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, degli anni dal 2019 al 2021, per le quali ci sarà una riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.

In particolare rientrano nella definizione agevolata:

  • le comunicazioni, già recapitate, per le quali al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata (si tratta, in particolare, delle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022)
  • le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023.

La definizione, quindi, opererà solo sulle sanzioni, mentre le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive saranno dovute per intero.

Varia anche la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito degli stessi, prevedendo, a regime, che il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi (precedentemente potevano essere fino ad otto se l’importo era inferiore a 5 mila euro). La circolare chiarisce tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.

Redazione On Line