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Una sconfitta bruciante. La spunta la “Moccia Industrie srl”: l’attività estrattiva (in quel di Durazzano) si può fare. Ed è compatibile con l’attività di istituzione del Parco Urbano intercomunale “Dea Diana”. Il Consiglio di Stato (Quinta Sezione) ha confermato la precedente sentenza del Tar. In sintesi, confermata la non titolarità a costituirsi dei comune. Sollevata, la tardiva e carente scelte amministrativa del comune di Durazzano, di imporre ex post limitazioni su aree agricole. Oltre il tecnicismo, si può dire: l’unità non fa la forza. Comuni sconfitti. In particolare, Santa Maria a Vico e Durazzano condannati al pagamento (cinque mila euro) delle spese legali. riportiamo la fase finale del dispositivo:

4.6. Può dunque, ritenersi che la procedura di istituzione del Parco intercomunale di interesse regionale conclusa con la delibera della Regione Campania 19 aprile 2016, n. 154 sia viziata perché, all’atto della definitiva approvazione del Parco, i Comuni interessati, e, evidentemente, in particolare, il Comune di Durazzano, hanno inserito nel perimetro del Parco aree prive della qualificazione urbanistica stabilita dalla legislazione regionale per potere essere a ciò destinate (ovvero a comporre il territorio di un parco urbano).Ogni altra argomentazione è assorbita, ivi comprese le dedotte, nell’ultimo paragrafo dell’appello, limitazioni all’esercizio delle attività estrattive derivanti dall’istituzione del Parco intercomunale di interesse regionale che si affermano coerenti alla prescrizioni contenute nella legge statale (e, segnatamente, all’art. 11, comma 3, l. n. 394 del 1991) in attuazione dei principi costituzionali.

  1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
    P.Q.M.
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il Comune di Santa Maria a Vico e il Comune di Durazzano al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.000,00
    oltre accessori e spese di legge, a favore di Moccia Industria s.r.l.; compensa le spese tra tutte le altre parti del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
    Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, con l’intervento dei magistrati:
    Carlo Saltelli, Presidente
    Fabio Franconiero, Consigliere
    Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore
    Giovanni Grasso, Consigliere
Redazione