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CASERTA- (di Amelia Ziccardi) Non credendo ai mistificatori che ci disegnano una realtà in assoluta sicurezza, credo che  sarà un ritorno che presenterà fin da subito, come visto già in altre regioni,  tutte le criticità che ancora permangono

Edilizia scolastica, classi pollaio, connessioni  insufficienti e trasporti inadeguati al numero di utenti, restano, senza tema di smentita, problematiche ancora evidenti

Certo è intervenuta la sentenza del Tar che,dopo un nuovo ricorso presentato dai genitori,  bocciando l’ordinanza di De Luca,  ha stabilito  il ritorno in classe per le superiori il 1 febbraio

Forse tale  data era nelle previsioni dello stesso De Luca che tuttavia avrebbe, credo, voluto aspettare come sarebbe stato l’andamento della curva dei contagi.

Fermo restando la possibilità di studenti “fragili” di restare in modalità didattica integrata, il Ministero in una faq, dà risposta ad  altri genitori che  hanno timore di far tornare i figli a scuola perché in famiglia è presente un parente fragile, maggiormente esposto al contagio.

Il Ministero risponde a costoro : “Resta ferma, ad ogni modo, la possibilità che le istituzioni scolastiche, qualora in possesso della richiesta dei genitori dell’alunno di attivazione della didattica a distanza e della certificazione medica attestante la presenza di un convivente dell’alunno in condizione di fragilità, di mezzi idonei e, soprattutto, se in grado di gestire materialmente la complessità di eventuali soluzioni organizzative, possano nella propria autonomia – con il pieno coinvolgimento del collegio dei docenti e dei consigli di classe – mettere in atto soluzioni analoghe a quanto si prevede per gli alunni cd. fragili o in quarantena”

In parole povere  è consentito per chi ha un parente definito “fragile” , fare lezione da  casa

Punto di domanda: ma perché non è consentito ciò anche ai docenti?

Prescindendo dall’età media del corpo docente che si attesta oltre i cinquanta anni, quindi soggetti che non sono proprio nel fiore degli anni e già quindi, loro stessi fragili, pur non affetti da gravi patologie che consentirebbero loro di restare a casa, ma c’è la questione che ogni insegnante potrebbe avere in casa o prestare assistenza in modo continuativo ad un parente fragile e questo trattamento differente riservato alla componente docente della scuola è sicuramente discriminatorio.

Appare chiaro come , in un “sol botto” , in questo  caso vengano violati ben tre diritti costituzionalmente garantiti:  il diritto alla salute diritto fondamentale dell’individuo, previsto dall’art. 32, oltre che , definito inviolabile e  tutelato dall’art. 2 Cost. ed inoltre, risulta una evidente violazione del principio, intimamente connesso di uguaglianza sancito  all’art 3 Cost.

Sarebbe forse utile porre la questione all’attenzione di organismi di più ampia competenza, magari europei poiché qui si tratta di una violazione di diritti garantiti a livello sovranazionale.

Redazione