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Cambio appalto tra operatori della logistica presso l’Interporto Sud Europa. Condanna del giudice del lavoro: “Comportamento antisindacale”

MADDALONI- Condanna per condotta antisindacale. Il giudice del lavoro (dott.ssa Barbara Lombardi) ha accolto il ricorso della Filt-Cgil di Caserta. Oltre il tecnicismo, il passaggio del servizio di ausilio e complemento ai trasporti ed alla logistica dalla Tiesse Spa alla Logistica One Srl (avvenuto il 31.12.2020), presso la piattaforma dell’Interporto Sud Europa è avvenuto “senza rispettare la procedura di cambio appalto prevista dall’art. 42 CCNL autotrasporti merci e logistica del 03/12/2017 e senza informazione preventiva alle OO.SS.”. Immediata la reazione dei sindacati. Angelo Lustro, segretario provinciale della Filt, commenta a caldo: “Orgogliosi, come Filt Cgil di Caserta, di aver riportato una vittoria riguardo la CONDOTTA ANTISINDACALE dell’azienda TIESSE E SERVIZI LOGISTICA CAMPANIA. Un plauso al compagno Pascarella Tommaso, che segue il settore Merci, per la caparbietà a seguire una vertenza che semplice non era. Ma abbiamo vinto. Fieri del lavoro fatto, vi trasmetto la soddisfazione per il risultato raggiunto. Il rispetto dei lavoratori e dei loro diritti è dignità e giustizia per un mondo che cerca di scaricare sugli stessi tutte le distorsioni di un mondo imprenditoriale, che sbaglia a non rispettare il mondo del lavoro e chi, umilmente, lo rappresenta o cerca di farlo. Un grazie al nostro legale della Filt Cgil Campania Pasquale Biondi che ha portato avanti con determinazione una battaglia del mondo sindacale e dei lavoratori”.

Riportiamo il dispositivo della sentenza

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del
lavoro dott.ssa Barbara Lombardi, letto il ricorso ex art. 28 L. 300/1970 proposto da
F.I.L.T.-C.G.I.L. FEDERAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, ha pronunciato il
seguente
D E C R E T O
nella causa iscritta al n. 1944/2021 R.G. per l’anno 2021 e vertente
TRA
F.I.L.T.-C.G.I.L. FEDERAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, in persona del
Segretario Generale p.t., rapp.ta e difesa dall’avv. Pasquale Biondi;


Incontestata la ricostruzione fattuale operata dall’O.S. ricorrente quanto alle cessioni di azienda ed al cambio appalto, occorre soffermarsi sulla procedura seguita e sulle condotte poste in essere dalle resistenti e contestate dalla O.S. ricorrente. La O.S. ricorrente lamenta, in particolare, il mancato rispetto della procedura contemplata dall’art. 42 del CCNL autotrasporti merci e logistica del 03/12/2017, e dunque la violazione degli obblighi di informazione gravanti sulla parte datoriale, così come sanciti dalla contrattazione collettiva di settore. La citata disposizione prevede, ai co. 7 ss., che “7. In caso di cambio di appalto l’azienda appaltante dovrà comunicare alle OO.SS. stipulanti e competenti territorialmente di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.

  1. Su richiesta delle OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L. e competenti territorialmente, l’azienda
    appaltante informerà in uno specifico incontro in merito alle problematiche connesse al subentro, con
    particolare riferimento all’organizzazione del lavoro, alla sicurezza, ai volumi produttivi ed alle attività
    oggetto del cambio di appalto, nonché all’applicazione da parte della gestione subentrante del presente
    C.C.N.L.. La società cessante fornirà, alle parti stipulanti, l’elenco dei lavoratori precedentemente
    impiegati nell’appalto, comprensivo di tutti i trattamenti retributivi in essere.
  2. L’impresa appaltante includerà nel contratto di appalto con l’impresa subentrante il passaggio diretto,
    senza soluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto
    stesso da almeno 6 mesi continuativi, fatti salvi gli eventi sospensivi previsti dalla legge, mantenendo
    l’anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali ed i diritti normativi, ivi compresa per i lavoratori
    occupati nei siti produttivi prima del 7 marzo 2015 l’applicazione della legge 92/2012 e la continuità
    della loro storia disciplinare. Quanto sopra nel rispetto dell’autonomia organizzativa apicale dell’azienda
    subentrante e delle innovazioni tecnologiche, informatiche e di automazione intervenute.
  3. La procedura deve essere espletata dalle imprese congiuntamente alle parti stipulanti il presente C.C.N.L., presso l’Ente Bilaterale di riferimento territoriale e, dove non ancora costituito, presso l’Associazione Datoriale competente o, in assenza, presso la DTL. L’esito della procedura verrà depositato presso l’Ente Bilaterale di riferimento nazionale”.
    Ciò posto, nel caso in esame la Servizi Logistica Campania ha convocato via mail in data 24/12/2020, tra l’altro, l’O.S. ricorrente per un generico “incontro urgente” (cfr. all. 16 produzione di parte ricorrente). Dal verbale d’incontro del successivo 28/12 (cfr. all. 17 produzione di parte ricorrente), si evince che in tale data veniva comunicato il termine
    dell’appalto ed il subentro della Logistica One a far data dal 04/01/2021, con contestuale assunzione di una parte dei dipendenti e CIGO per i restanti. Con mail del 29/12/2020 (cfr. all. 18 produzione di parte ricorrente), le OO.SS.
    chiedevano espressamente un incontro, invocando l’applicazione dell’art. 42 CCNL. Tale incontro si teneva in data 12/01/2021, alla presenza della sola Servizi Logistica Campania, la quale, preso atto della richiesta delle OO.SS. di applicazione dell’art. 42 CCNL, si rendeva disponibile, tra l’altro, affinchè il nuovo appaltatore garantisse una sorta di
    prelazione in favore dei lavoratori non assunti. Tanto rilevato in fatto, la domanda è fondata, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. Giova premettere che la carenza di analiticità nella formulazione, da parte del legislatore, della previsione di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori rende manifesta l’ampia tutela accordata alla libertà sindacale, all’attività sindacale ed al diritto di sciopero, tutelati dai comportamenti datoriali volti ad impedirne o limitarne l’esercizio, anche se non intenzionali ed in assenza di colpa (ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 13726 del
    17/06/2014, Rv. 631341 – 01, “La definizione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i “beni” protetti. Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, senza che sia necessario – né, comunque, sufficiente – uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro poiché l’esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un’errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l’intento lesivo del datore di
    lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obbiettivamente
    tale da limitare la libertà sindacale”). Nel caso di specie, occorre valutare se il mancato rispetto della procedura di cui all’art. 42 co. 7 ss. CCNL integri o meno una condotta antisindacale. La disposizione, il cui testo è sopra riportato, prevede tra l’altro, a carico della parte datoriale:
Redazione

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