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Mondragone Bene Comune: “Il protagonismo di De Luca è colpa di sindaci inetti”

Siamo tra quelli che non hanno condiviso le ultime ordinanze del presidente De Luca con le quali ha chiuso le scuole della regione (felici se nel frattempo ci sia stato qualche parziale ripensamento). E non sempre durante questi dolorosi mesi di pandemia abbiamo condiviso provvedimenti, conflitti  e atteggiamenti del “Governatore” campano (pur riconoscendogli alcuni meriti e pur avendolo votato, in mancanza di meglio). Ma occorre dire una volta per tutte che il protagonismo di De Luca è la diretta conseguenza dell’apatia, dell’assenza e dell’incapacità dei nostri Sindaci ad esercitare il proprio ruolo istituzionale. Vediamo perché, facendo nostre le puntuali annotazioni del Prof.Giuseppe Tropea pubblicate in questi giorni.  Partiamo dal dato normativo dell’art. 32 legge n. 833/1978 e degli artt. 50 e 54 del TUEL, il Testo Unico degli Enti Locali. L’art. 32, al comma 1, prevede che “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze  di  carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e  di polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all’intero  territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, mentre al comma 3 prosegueNelle medesime materie sono  emesse  dal  presidente  della  giunta regionale o  dal  sindaco  ordinanze  di  carattere  contingibile  ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a  parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”. Le ordinanze di De Luca sono incontestabilmente ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio regionale, ma qualsiasi Sindaco potrebbe agire con proprie ordinanze  su base comunale, conoscendo maggiormente il proprio territorio e i problemi della propria città. La situazione scolastica dell’area metropolitana di Napoli non è la stessa di Mondragone o addirittura di un comune di 1000 abitanti. I problemi dei trasporti pubblici di Napoli non sono quelli di comuni che neppure ce li hanno i trasporti pubblici. Certo, c’èla questione del controllo del territorio (come l’AMBC ha già denunciato, non basta fare un’ordinanza, occorre farla ripsettare!), ma questo problema è anche del presidente della Regione. Ma il T.U.E.L., che in questi mesi è stato messo sotto ai piedi, dà anche un aiuto ai sindaci per risolvere la spinosa questione dei controlli sul rispetto delle ordinanze-per esempio quelle emanate ai sensi dell’art. 1 d.p.c.m. del 18 ottobre 2020 (che hanno suscitato qualche polemica in ambito ANCI)-e dei relativi finanziamenti.E infatti il T.U.E.L., all’art. 50, comma 5, attribuisce, in via esclusiva, al Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare le emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, mentre all’art. 54, attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la facoltà di esercitare poteri extra ordinem per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. La chiusura di vie o piazze dove possono crearsi situazioni di assembramento potrebbero rientrare sia nella competenza del sindaco quale rappresentante della comunità locale, ex art. 50 T.U.E.L., come potere di ordinanza volto a fronteggiare emergenze sanitarie o di igiene pubblica, sia come ufficiale di governo, ex art. 54 T.U.E.L., come potere volto ad eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica. Quest’ultima, infatti, va intesa quale “integrità fisica della popolazione”, ai sensi dell’art. 1 d.m. 5 agosto 2008 (e ora anche dell’art. 54, comma 4-bis, dopo le modifiche apportate dalla legge “Minniti” del 2017).Anzi, viste le situazioni di disordine che potrebbero verificarsi rispetto a provvedimenti di tal genere, difficilmente gestibile dalla sola autorità locale, la locuzione “incolumità pubblica” appare più adatta a riflettere il potere sindacale in questione rispetto alla mera emergenza di ordine sanitario.Ma, soprattutto, l’adozione di ordinanze sindacali ai sensi dell’art. 54 T.U.E.L. consentirebbe ai sindaci, in qualità di ufficiali di governo, di agire entro le coordinate istituzionali dell’autorità prefettizia. Il Prefetto avrebbe l’obbligo di assicurare ai sindaci le forze necessarie per un adeguato controllo del territorio, ma allo stesso tempo anche la facoltà di scongiurare abusi e protagonismi da parte dei “primi cittadini”, anche annullando d’ufficio le ordinanze, come per esempio ha fatto il Prefetto di Caserta con un’ordinanza sbagliata di Pacifico. Quindi, come si vede, dovrebbero essere i Sindaci ad intervenire per competenza e per legge, ma questi-forse per incapacità, per paura, per ignoranza o per lassismo– hanno lasciato in questi mesi la scena a De Luca, il quale non vedeva l’ora –ovviamente– di appendersi l’amata stelletta sul petto e fare ciò che gli riesce meglio.

Redazione

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