Alessandro Reggia, segretario generale ludoteche e parchi giochi Italia, rileva, segnale e solleva l’anomala situazione in Campania alla luce della regolamentazione del settore nelle aree dichiarate zona rossa.
In occasione della pubblicazione dell’ultimo DPCM emanato
dal Consiglio dei Ministri il 2 Marzo 2021, si è creata
moltissima confusione nella regolamentazione delle
aperture delle Ludoteche in zona rossa, con questo
comunicato l’associazione Nazionale Ludoteche e Parchi
Giochi Italia, vuole specificare quanto accaduto e
soprattutto evidenziare lo sconforto dei gestori delle
suddette attività che dopo tanti sforzi si ritrovano a
dover sopportare tali confusioni normative:
il DPCM di cui sopra recita:
Art. 20. Attività di sale giochi e dei parchi tematici e di
divertimento:
- Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. E’
consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo
svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non
formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui
affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di
sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8.
Successivamente determina che nelle zone rosse:
art. 43 Istituzioni scolastiche
Sono sospese le attivita’ dei servizi educativi dell’infanzia di cui
all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attivita’ scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e
grado si svolgono esclusivamente con modalita’ a distanza. Resta
salva la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia
necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica
degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89
Associazione Nazionale Ludoteche e Parchi Giochi Italia
Sede legale: Via Cesare Battisti, 8 00013 Fonte Nuova (RM)
c.f 96478520586
del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n.
134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale
integrata.
Art 45 Attivita’ commerciali
Sono sospese le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima
necessita’ individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di
vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche
ricompresi nei centri commerciali, purche’ sia consentito l’accesso alle
sole predette attivita’ e ferme restando le chiusure nei giorni
festivi e prefestivi di cui all’art. 26, comma 2. Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i mercati, salvo
le attivita’ dirette alla vendita di soli
generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte
le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Tali indicazioni farebbero pensare al fatto che le
attività delle Ludoteche possano rimanere attive nelle
zone rosse, in quanto non espressamente richiamate nella
specifica del decreto, infatti dopo diversi dibattiti e
richieste di chiarimenti nell’ambito regionale e
comunale, arriva la conferma dell’APERTURA DELLE
LUDOTECHE ANCHE IN ZONA ROSSA tramite note regionali e
comunali tenendo conto che SONO ESCLUSE dall’art. 2 D.lgs
65/2017, pertanto resta applicabile l’art. 20 del dpcm
del 2 marzo e non è applicabile art. 43 relativo ai
servizi d’infanzia.
Tutto ciò purtroppo è stato poi completamente ribaltato
dall’ordinanza n. 7 emessa il 10 Marzo 2021 dalla Regione
Campania a firma del presidente De Luca, che richiama
nell’art. 1.5:
“si rammenta che sono sospese le attività delle ludoteche”
Poi successivamente ripresa dall’ordinanza 8 del 11 marzo
2021, che recita:
Associazione Nazionale Ludoteche e Parchi Giochi Italia
Sede legale: Via Cesare Battisti, 8 00013 Fonte Nuova (RM)
c.f 96478520586
- che le attività in presenza delle ludoteche sono sospese, sull’intero
territorio delle disposizioni di cui all’art.43 del DPCM 2 marzo 2021
Tali indicazioni, sembrano essere sempre molto
confusionarie e soprattutto non precise, in quanto
dapprima, si usa il termine “rammenta” e non ordina o
sospende e dopo si richiama l’art. 43 del DPCM, che
equipara le ludoteche al servizio scolastico, smentito
successivamente dalla nota emessa il 11 marzo dall’Anci,
in persona del suo presidente e del segretario Generale,
che dichiara:
“… in riferimento alla vostra richiesta di chiarimento, si conferma che
le ludoteche ed i baby parking, non rientrano nei servizi educativi per
l’infanzia, previste dall’articolo 2 del dgls 65/17.
Ad ogni modo, anche a seguito di verifica con il dipartimento della
famiglia, si ritiene che nelle zone rosse queste attività debbano
restare chiuse al pari dei servizi educativi e dell’infanzia…”
Quindi in conclusione, per alcuni enti istituzionali,
tale categoria deve restare chiusa, senza però spiegare
poi un motivo valido che giustifichi la differenza con il
DPCM.
Tutto ciò, oltre a creare confusione tra i gestori,
genera anche un disservizio alle famiglie, che in questo
periodo così difficile, chiedono un supporto alla nostra
categoria per la gestione dei loro bambini.
Chiudiamo rimanendo in attesa di un chiarimento della
nostra posizione in tal senso da parte degli enti di
riferimento.