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MARCIANISE/ORTA DI ATELLA- C’è il provvedimento ufficiale. Orta di Atella e il centro urbano di Marcianise (con esclusione della zona industriale) sono state dichiarate zona rossa. La misura è giustificata in “in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall’inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di testing”. In sintesi le motivazioni: In 3 settimane si è manifestato un incremento pari al 448%, portando a 233 il numero di casi COVID-19  positivi,  con  un  tasso  di  incidenza  pari  a  5,90  per  mille  abitanti.  Tanto premesso, a parere di questo Dipartimento di Prevenzione, si rendono necessarie misure restrittive per il solo centro urbano del Comune di Marcianise”; Nelle successive 3 settimane si è manifestato un incremento pari al 800%, portando a 200 il numero di casi COVID-19 positivi, con un tasso di incidenza pari a 7,32 per mille abitanti. Tanto premesso, a parere di questo Dipartimento di Prevenzione, si rendono necessarie misure restrittive per il territorio del Comune di Orta di Atella”;

ORDINANZA

1. Con decorrenza immediata e fino al 4 novembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio

   

Il Presidente

del Comune di Orta d’Atella (CE) nonché  al territorio urbano del Comune di Marcianise

(CE), con esclusione della zona industriale, sono disposte le seguenti misure:

a)   divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;

b)  divieto di accesso nel territorio comunale;

c)  sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

d)    sospensione delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione        per soli     i                   servizi          alla               persona               ed    attività    connesse all’approvvigionamento  di  beni  e  servizi  di  prima  necessità  come  a  suo  tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del  DPCM 10 aprile 2020.

Sono pertanto sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ individuate nel citato allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia  di  attivita’  svolta,  i  mercati.  È  fatto  divieto  di  allontanamento  dalle  proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, nonché per lo svolgimento delle attività – anche lavorative – relative alle categorie merceologiche e ai servizi non sospesi, per il cui espletamento è consentito l’allontanamento dal territorio comunale, nei limiti strettamente necessari.

1.1. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dai  territori come sopra individuati,  da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli  e  nell’assistenza  alle  attività  relative  all’emergenza,  nonché  degli  esercenti  le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 1., e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa.

2. Con riferimento ai territori di cui al punto 1. è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune di riferimento sentita la Prefettura competente. La ASL competente, d’intesa – ove necessario- con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno assicurano la sollecita effettuazione di screening, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.

3.   Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le  disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Redazione