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Il ricorso formulato dai candidati al consiglio comunale in appoggio alla candidatura di Andrea De Filippo e quello esposto dallo stesso ex Sindaco della città di Maddaloni, è stato respinto. In calce all’articolo, la sentenza e le motivazioni con le quali il TAR Campania ha deciso di procedere e propendere per il responso della commissione elettorale di Maddaloni.
Tutto finito dunque? Probabilmente, ma non sicuramente, almeno tecnicamente; infatti, nell’attesa di quello che succederà a Lecce con l’annessione o meno della maggioranza al primo cittadino del Comune pugliese, di conseguenza si procederà o meno al ricorso al Consiglio di Stato.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3057 del 2017, proposto da:
Antonio Ferraro, Giuseppe Iaculo, Caterina Ventrone, Giuseppe Carfora, Salvatore Mataluna, Modestino Razzano, Nicola d’Errico ed Antonio de Rosa, tutti nella duplice qualità di cittadini e di candidati alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Maddaloni, rappresentati e difesi dall’Avvocato Pasquale Marotta, con il quale sono elettivamente domiciliati presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

– Ministero dell’Interno e U.T.G. – Prefettura di Caserta, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli alla Via Diaz n. 11;
– Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Maddaloni, Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Maddaloni e Comune di Maddaloni, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Giuseppe Razzano, Filippo Iacobelli, Nunzio Sferragatta, Giulio Farina, Angelo Campolattano, Imperia Tagliaferro, Domenico Reitano, Edoardo Tontoli, Michele Russo, Teresa Cafarelli, Vincenzo Sforza, Giuseppe Lutri, Antonio Di Silvestro, Francesco Pascarella, Luigi Bove, Francesca Benenati, Giulio Carfora, Andrea De Filippo, Antonio Di Nuzzo, Domenico Siviero, Francesco Capuozzo, Teresa Esposito, Valerio Alfonso Stravino, Francesco Merola e Giuseppe Magliocca, non costituiti in giudizio;;

per l’annullamento

del verbale di proclamazione degli eletti relativamente al rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco del Comune di Maddaloni, pubblicato il 7 luglio 2017 all’esito della tornata elettorale tenutasi in data 11 e 25 giugno 2017, nella parte in cui non attribuisce al gruppo di liste collegate al Sindaco eletto il premio di maggioranza ex art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, nonché nella parte in cui attribuisce al candidato sindaco Giuseppe Razzano, sconfitto al ballottaggio, il superamento della quota del 50% dei voti validi.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2017 il dott. Carlo Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso che:

– all’esito della tornata elettorale del giugno 2017 e dopo il turno di ballottaggio è stato eletto Sindaco del Comune di Maddaloni il Sig. Andrea De Filippo per la coalizione di centro-destra, ma al gruppo di liste a lui collegate non veniva attribuito il premio di maggioranza previsto dall’art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, perché ad avviso dell’ufficio elettorale si era verificata l’ipotesi eccettuativa prevista da tale disposizione, avendo conseguito al primo turno il gruppo di liste collegate al candidato Sindaco della coalizione di centro-sinistra (Sig. Giuseppe Razzano) più del 50% dei voti validi;

– la disposizione in commento per la parte di odierno interesse così recita: “(…). Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.”;

– con il ricorso in trattazione sono state denunciate l’erronea interpretazione della richiamata normativa e la mancata assegnazione del premio di maggioranza al gruppo di liste collegate al Sindaco eletto al turno di ballottaggio, deducendo essenzialmente che la percentuale del 50 per cento è stata illegittimamente calcolata sul totale dei voti validi conseguiti dai candidati Sindaci al primo turno, senza aggiungere a questi anche i voti ai candidati Sindaci espressi nel turno di ballottaggio: se tale operazione fosse stata effettuata, il gruppo di liste collegate al candidato Sindaco della coalizione di centro-sinistra non avrebbe superato il quorum del 50 per cento dei voti validi complessivamente ottenuti dai candidati Sindaci ed il gruppo di liste collegate al candidato Sindaco della coalizione di centro-destra avrebbe pertanto meritato il premio di maggioranza previsto dalla legge per assicurare governabilità all’ente locale;

Considerato che:

– la tesi attorea non convince perché contraria ad una corretta esegesi della norma, che faccia tesoro sia degli elementi di carattere letterale sia di quelli di carattere logico-sistematico, i quali escludono che il quorum del 50 per cento impeditivo dell’attribuzione del premio di maggioranza possa trovare la sua base di calcolo nel montante complessivo dei voti conseguiti dai candidati Sindaci al primo ed al secondo turno;

– dal punto di vista letterale, è indubbio che tale percentuale sia collegata al solo primo turno, laddove la norma ribadisce, con l’espressione “turno medesimo”, che il turno da prendere in considerazione è solo il primo; peraltro, se la legge avesse inteso valorizzare anche i risultati conseguiti dai candidati Sindaci al secondo turno, lo avrebbe fatto espressamente e la mancanza di ogni riferimento al riguardo conferma che il turno da intendere come base di calcolo è appunto il primo;

– dal punto di vista logico-sistematico, un diffuso e condivisibile orientamento giurisprudenziale ha avuto modo di chiarire, da un lato, che il cinquanta per cento dei voti validi non può non riguardare la sommatoria dei voti conseguiti dai candidati Sindaci al primo turno, non essendovi evidentemente più spazio per i voti di lista nel secondo turno, e, dall’altro, che solo rapportando la detta percentuale al numero dei voti espressi nel primo turno, la norma viene ricondotta a razionalità, in quanto soltanto in tale ipotesi, caratterizzata dalla più genuina ed immediata proiezione delle scelte dell’elettorato nei confronti delle varie liste o gruppi di liste in competizione, trova la sua ragion d’essere (nel complessivo disegno del legislatore) il contrappeso della diversa composizione del Consiglio Comunale, quale espressione rappresentativa di una maggioranza di voti di lista divergente da quella conseguita dalle liste collegate al Sindaco eletto con la maggioranza assoluta dei suffragi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2823/2012 e n. 3022/2010);

– in sintesi, la percentuale del 50 per cento dei voti validi e la connessa ipotesi eccettuativa di cui all’art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000 devono essere riferite esclusivamente ai voti espressi in favore dei candidati Sindaci nel primo turno, solo in tal modo restando giustificata, nell’intenzione del legislatore, la deroga all’attribuzione del premio di maggioranza alle liste o al gruppo di liste collegate al Sindaco eletto in sede di ballottaggio;

– discende da quanto esposto che correttamente l’ufficio elettorale non ha provveduto ad attribuire al Sindaco eletto del Comune di Maddaloni il premio di maggioranza contemplato dalla legge;

Ritenuto, in conclusione, che:

– alla luce delle superiori considerazioni, l’odierno ricorso deve essere respinto siccome infondato;

– sussistono giusti e particolari motivi, attesa la natura della presente controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere

Carlo Dell’Olio, Consigliere, Estensore

bocchetti