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Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già reso nota la volontà di ricorrere ad altri gradi di giudizio, rivolgendosi eventualmente alla giustizia ordinaria

È arrivata la sentenza della Corte Federale d’Appello dopo il ricorso presentato dal Napoli in virtù del 3-0 e del punto di penalizzazione in classifica inflitti dopo la mancata partenza per Torino. All’Allianz Stadium, lo scorso 4 ottobre, gli azzurri di Gattuso avrebbero dovuto sfidare la Juventus nella terza gara di campionato. Match non disputato a causa della decisione della ASL partenopea di mandare in isolamento fiduciario i giocatori del Napoli dopo le positività al Covid-19 di Piotr Zielinski ed Eljif Elmas. Ebbene, la Corte d’Appello ha respinto il ricorso, motivo per cui per il club partenopeo permane la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione.

LA SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO

“La Società ricorrente merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino dell’incontro Juventus-Napoli. Oltre alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Perché, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità.

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“Preliminarmente – continua la nota – si intende ribadire, anche in questa sede, un principio, più volte affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Ovvero che «il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo». Tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente, il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell’incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta, per come si avrà modo di evidenziare più avanti, teso a precostituirsi, per così dire, un «alibi» per non giocare quella partita. La mancata disputa dell’incontro non è dipesa da una causa di forza maggiore, bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Società ricorrente”.

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Luigi Ottobre