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Con il passaggio dalla zona rossa a quella arancione cambiano alcune misure di contenimento. Altre più restrittive sono previste per il periodo natalizio

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato tre nuove Ordinanze sulla base dei dati della Cabina di Regia che si è tenuta il 4 dicembre. Le Ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre prossimo. Tra queste, la seconda determina il passaggio della Campania dalla zona rossa a quella arancione. Il Dpcm del 3 dicembre scorso dispone per le zone arancione una serie di misure di contenimento di diffusione del Covid-19.

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CAMPANIA, MISURE DI CONTENIMENTO
  • Coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.
  • Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo per comprovati motivi di salute, lavoro, studio e situazioni di necessità.
  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7, mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
  • Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75% degli studenti delle scuole superiori deve essere garantita l’attività didattica in presenza. Per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie è invece già prevista la didattica in presenza.
  • Nelle università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori.
  • Riduzione dei passeggeri fino al 50% sui mezzi di trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
  • Restano chiusi piscine, palestre e centri benessere.
  • Gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali. Dal 7 gennaio 2021, gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali, solo dopo l’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
  • Chiusi musei e mostre, teatri, cinema e sale da concerto.
  • Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie).
  • Chiuse sale da ballo e discoteche

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MISURE DI CONTENIMENTO PER IL PERIODO NATALIZIO

Misure di contenimento specifiche sono state inoltre adottate per il periodo delle festività natalizie.

  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province Autonome.
  • Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato anche ogni spostamento tra Comuni. Sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • È consentito sempre il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.
  • Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5. A Capodanno viene esteso fino alle 7 del mattino del 1 gennaio 2021.
  • Gli italiani che andranno all’estero per turismo dal 21 dicembre al 6 gennaio al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. Anche i turisti stranieri che arrivano in Italia nello stesso periodo dovranno sottoporsi alla quarantena.
  • Fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio sarà consentito fino alle ore 21. Nelle giornate festive e prefestive saranno chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
  • La ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1° gennaio 2020 è consentita solo con servizio in camera.

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Luigi Ottobre