00 21 min 3 anni

MADDALONI- Condanna per condotta antisindacale. Il giudice del lavoro (dott.ssa Barbara Lombardi) ha accolto il ricorso della Filt-Cgil di Caserta. Oltre il tecnicismo, il passaggio del servizio di ausilio e complemento ai trasporti ed alla logistica dalla Tiesse Spa alla Logistica One Srl (avvenuto il 31.12.2020), presso la piattaforma dell’Interporto Sud Europa è avvenuto “senza rispettare la procedura di cambio appalto prevista dall’art. 42 CCNL autotrasporti merci e logistica del 03/12/2017 e senza informazione preventiva alle OO.SS.”. Immediata la reazione dei sindacati. Angelo Lustro, segretario provinciale della Filt, commenta a caldo: “Orgogliosi, come Filt Cgil di Caserta, di aver riportato una vittoria riguardo la CONDOTTA ANTISINDACALE dell’azienda TIESSE E SERVIZI LOGISTICA CAMPANIA. Un plauso al compagno Pascarella Tommaso, che segue il settore Merci, per la caparbietà a seguire una vertenza che semplice non era. Ma abbiamo vinto. Fieri del lavoro fatto, vi trasmetto la soddisfazione per il risultato raggiunto. Il rispetto dei lavoratori e dei loro diritti è dignità e giustizia per un mondo che cerca di scaricare sugli stessi tutte le distorsioni di un mondo imprenditoriale, che sbaglia a non rispettare il mondo del lavoro e chi, umilmente, lo rappresenta o cerca di farlo. Un grazie al nostro legale della Filt Cgil Campania Pasquale Biondi che ha portato avanti con determinazione una battaglia del mondo sindacale e dei lavoratori”.

Riportiamo il dispositivo della sentenza

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del
lavoro dott.ssa Barbara Lombardi, letto il ricorso ex art. 28 L. 300/1970 proposto da
F.I.L.T.-C.G.I.L. FEDERAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, ha pronunciato il
seguente
D E C R E T O
nella causa iscritta al n. 1944/2021 R.G. per l’anno 2021 e vertente
TRA
F.I.L.T.-C.G.I.L. FEDERAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, in persona del
Segretario Generale p.t., rapp.ta e difesa dall’avv. Pasquale Biondi;

  • ricorrente –
    E
    TIESSE S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa
    dall’avv. Riccardo Graziano;
  • resistente –
    E
    SERVIZI LOGISTICA CAMPANIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
    tempore, rapp.ta e difesa dagli avv. Simone Gambirasio e Andrea Terracciano;
  • resistente –
    E
    LOGISTICA ONE S.R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e
    difesa dagli avv. Simone Gambirasio e Andrea Terracciano;
  • resistente –
    MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
    Con ricorso ex art. 28 L. 300/1970, depositato in data 29.03.2021 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la O.S. ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio Tiesse Spa, Servizi Logistica Campania Srl e Logistica One Srl, deducendo che, a decorrere dal 01/07/2018, la Servizi Logistica Campania era divenuta appaltatrice del servizio di
    ausilio e complemento ai trasporti ed alla logistica per conto della Tiesse presso la piattaforma sita nell’interporto di Maddaloni. L’appalto era cessato il 31/12/2020 e, a far data dal 04/01/2021, il servizio era passato alla Logistica One, senza rispettare la procedura di cambio appalto prevista dall’art. 42 CCNL autotrasporti merci e logistica del
    03/12/2017 e senza informazione preventiva alle OO.SS. Solo in data 24/12/2020, infatti, le OO.SS. erano state convocate via mail per un incontro per il primo giorno lavorativo successivo, il 28/12, in cui erano stati comunicati il termine dell’appalto con la Servizi Logistica Campania s.r.l. per il giorno 31/12/2020 ed il subentro della Logistica One a far data dal 04/01/2021, nonché il passaggio di una parte dei dipendenti dalla Servizi Logistica Campania s.r.l. alla Logistica One s.r.l. e la collocazione in CIGO per la restante parte del personale in forza alla Servizi Logistica Campania s.r.l. In pari data, la Logistica One aveva assunto una parte dei lavoratori con decorrenza 30/12/2020, mentre le OO.SS. avevano contestato il cambio di appalto rifiutandosi di sottoscrivere il verbale di incontro, in cui non erano state verbalizzate le loro richieste. In particolare, la O.S. ricorrente aveva rivendicato via mail l’applicazione dell’art. 42 CCNL
    ed il passaggio diretto di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto da almeno 6 mesi, chiedendo un incontro urgente per il 04/01/2021. Alcun riscontro veniva formulato dalla Tiesse Spa, mentre la Servizi Logistica Campania manifestava la disponibilità ad un incontro. In data 12/01/2021, le OO.SS. ribadivano la necessità di applicazione della procedura
    prevista dal CCNL, mentre la Servizi Logistica Campania, unica presente, si rendeva disponibile a chiedere al nuovo appaltatore un diritto di prelazione all’assunzione in caso di nuove assunzioni. Nessuna ulteriore convocazione veniva effettuata, nonostante la diffida formulata in data 04/03/2021. In data 19/03/2021, ai lavoratori esclusi dal cambio appalto veniva proposto un trasferimento in provincia di Pavia. Tanto premesso in fatto, e dedotto che con il cambio di appalto vi era stato l’integrale passaggio di beni strumentali in favore della Logistica One, mantenendo invariate le
    modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, parte ricorrente chiedeva all’adito giudicante di dichiarare che il mancato espletamento della procedura di cui all’art. 42 co. 7 ss. CCNL “Logistica, trasporto merci e spedizione” del 03/12/2017 nonché il mancato riscontro alle richieste di tenere uno specifico incontro costituiscono comportamento
    volto ad impedire o limitare l’esercizio di attività sindacale da parte della O.S. ricorrente ed a ledere l’immagine del sindacato nei confronti dei propri iscritti, e dunque ordinare alle resistenti di cessare la condotta antisindacale e rimuovere gli effetti di tale comportamento, di non ripetere in futuro le medesime condotte, e di affiggere copia del decreto di condanna sul sito internet e su giornali a diffusione locale. Spese vinte, con attribuzione. Si costituivano le resistenti che non contestavano la ricostruzione dei fatti in merito alle cessioni del ramo d’azienda ed ai cambi d’appalto, ma rilevavano come l’urgenza della situazione non avesse consentito il pieno rispetto dei termini della procedura. In particolare, deducevano che le capacità economiche della Logistica Campania erano notevolmente ridotte, e che la Tiesse Spa, a causa della pandemia, aveva perso due clienti che rappresentavano il 40% del fatturato. Chiedevano, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Dopo un primo rinvio pendendo trattative di bonario componimento tra le parti, e dopo aver concesso, su richiesta, termine per note, all’udienza del 10.06.2021 il Giudice si
    riservava.

Incontestata la ricostruzione fattuale operata dall’O.S. ricorrente quanto alle cessioni di azienda ed al cambio appalto, occorre soffermarsi sulla procedura seguita e sulle condotte poste in essere dalle resistenti e contestate dalla O.S. ricorrente. La O.S. ricorrente lamenta, in particolare, il mancato rispetto della procedura contemplata dall’art. 42 del CCNL autotrasporti merci e logistica del 03/12/2017, e dunque la violazione degli obblighi di informazione gravanti sulla parte datoriale, così come sanciti dalla contrattazione collettiva di settore. La citata disposizione prevede, ai co. 7 ss., che “7. In caso di cambio di appalto l’azienda appaltante dovrà comunicare alle OO.SS. stipulanti e competenti territorialmente di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.

  1. Su richiesta delle OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L. e competenti territorialmente, l’azienda
    appaltante informerà in uno specifico incontro in merito alle problematiche connesse al subentro, con
    particolare riferimento all’organizzazione del lavoro, alla sicurezza, ai volumi produttivi ed alle attività
    oggetto del cambio di appalto, nonché all’applicazione da parte della gestione subentrante del presente
    C.C.N.L.. La società cessante fornirà, alle parti stipulanti, l’elenco dei lavoratori precedentemente
    impiegati nell’appalto, comprensivo di tutti i trattamenti retributivi in essere.
  2. L’impresa appaltante includerà nel contratto di appalto con l’impresa subentrante il passaggio diretto,
    senza soluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto
    stesso da almeno 6 mesi continuativi, fatti salvi gli eventi sospensivi previsti dalla legge, mantenendo
    l’anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali ed i diritti normativi, ivi compresa per i lavoratori
    occupati nei siti produttivi prima del 7 marzo 2015 l’applicazione della legge 92/2012 e la continuità
    della loro storia disciplinare. Quanto sopra nel rispetto dell’autonomia organizzativa apicale dell’azienda
    subentrante e delle innovazioni tecnologiche, informatiche e di automazione intervenute.
  3. La procedura deve essere espletata dalle imprese congiuntamente alle parti stipulanti il presente C.C.N.L., presso l’Ente Bilaterale di riferimento territoriale e, dove non ancora costituito, presso l’Associazione Datoriale competente o, in assenza, presso la DTL. L’esito della procedura verrà depositato presso l’Ente Bilaterale di riferimento nazionale”.
    Ciò posto, nel caso in esame la Servizi Logistica Campania ha convocato via mail in data 24/12/2020, tra l’altro, l’O.S. ricorrente per un generico “incontro urgente” (cfr. all. 16 produzione di parte ricorrente). Dal verbale d’incontro del successivo 28/12 (cfr. all. 17 produzione di parte ricorrente), si evince che in tale data veniva comunicato il termine
    dell’appalto ed il subentro della Logistica One a far data dal 04/01/2021, con contestuale assunzione di una parte dei dipendenti e CIGO per i restanti. Con mail del 29/12/2020 (cfr. all. 18 produzione di parte ricorrente), le OO.SS.
    chiedevano espressamente un incontro, invocando l’applicazione dell’art. 42 CCNL. Tale incontro si teneva in data 12/01/2021, alla presenza della sola Servizi Logistica Campania, la quale, preso atto della richiesta delle OO.SS. di applicazione dell’art. 42 CCNL, si rendeva disponibile, tra l’altro, affinchè il nuovo appaltatore garantisse una sorta di
    prelazione in favore dei lavoratori non assunti. Tanto rilevato in fatto, la domanda è fondata, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. Giova premettere che la carenza di analiticità nella formulazione, da parte del legislatore, della previsione di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori rende manifesta l’ampia tutela accordata alla libertà sindacale, all’attività sindacale ed al diritto di sciopero, tutelati dai comportamenti datoriali volti ad impedirne o limitarne l’esercizio, anche se non intenzionali ed in assenza di colpa (ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 13726 del
    17/06/2014, Rv. 631341 – 01, “La definizione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i “beni” protetti. Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, senza che sia necessario – né, comunque, sufficiente – uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro poiché l’esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un’errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l’intento lesivo del datore di
    lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obbiettivamente
    tale da limitare la libertà sindacale”). Nel caso di specie, occorre valutare se il mancato rispetto della procedura di cui all’art. 42 co. 7 ss. CCNL integri o meno una condotta antisindacale. La disposizione, il cui testo è sopra riportato, prevede tra l’altro, a carico della parte datoriale:
  • la comunicazione dell’operazione con preavviso di almeno 15 giorni;
  • su richiesta delle OO.SS. stipulanti, uno specifico incontro con finalità informative circa le problematiche connesse al subentro, esemplificativamente indicate;
  • la trasmissione di un elenco dei lavoratori impiegati nell’appalto, comprensivo dei trattamenti retributivi in essere. Dalla lettura della richiamata disposizione, si evince come la stessa preveda un duplice passaggio procedimentale: il primo, necessario, consistente in una preventiva comunicazione alle parti sindacali con un certo margine di anticipo; il secondo, eventuale ed attivato solo su richiesta delle predette, consistente in un incontro, di natura informativa, avente ad oggetto le problematiche connesse al cambio di appalto. Come già evidenziato, nel caso in esame è incontestato che la procedura di cambio appalto sia stata espletata secondo le cadenze temporali rappresentate dalla parte ricorrente, e dunque senza il rispetto dei termini dettati dalla previsione della contrattazione collettiva. Le deduzioni difensive inerenti ad una urgenza della situazione, legata a ridotte capacità economiche della Servizi Logistica Campania, sono del tutto generiche ed inidonee a sostenere le ragioni di parte datoriale, anch’esse del tutto genericamente addotte. Ed infatti, in primo luogo si rileva come la comunicazione sia stata effettuata nell’immediatezza del cambio di appalto, sol che si consideri che, tra l’invio della mail pomeridiana del 24/12/2020 e la data dell’incontro, vi sono stati tre giorni festivi e che, proprio nella data fissata per l’incontro con le OO.SS., ovvero il 28/12/2020, la Logistica One ha proceduto all’assunzione di parte dei lavoratori con decorrenza dal successivo
    30/12. Irrilevante ai fini del decidere è, parimenti, la deduzione, contenuta solo nelle note depositate in data 03/06/2021 dalla Tiesse Spa, relativa alla comunicazione in data 21/12/2020, da parte della Servizi Logistica Campania, di voler terminare l’appalto: ed infatti, tale circostanza non appare suffragata dal contenuto del verbale di incontro del
    12/01/2021 (in cui la Servizi Logistica Campania rappresenta alle OO.SS. di essere stata costretta a chiedere la disdetta di appalto alla committente a seguito della cessazione del contratto stesso, cfr. all. 20 produzione di parte ricorrente), e comunque l’unico dato documentale offerto dalle resistenti è privo di data certa. Ad ogni modo, si rileva che gli obblighi informativi previsti dal CCNL non risultano rispettati neanche nella fase successiva, a seguito della richiesta di informazioni, formalizzata dalle OO.SS. nella mail del 29/12/2020 e ribadita nella comunicazione datata 01/03/2021 (cfr. all. 22 produzione di parte ricorrente). Ed infatti, all’incontro del 12/01/2021 partecipava sul fronte datoriale, come si evince dal relativo verbale, la sola Servizi Logistica Campania, né risulta fornita alcuna informazione tra quelle richieste ed espressamente contemplate dall’art. 42 CCNL. Parimenti, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti, non si evincono i “molteplici” confronti, dedotti dalle resistenti, che vi sarebbero stati tra le parti stesse. Né può condividersi l’asserzione delle resistenti circa l’irrilevanza del mancato rispetto della tempistica contrattualmente prevista, asseritamente consistita in pochi giorni di differenza, non risultando comunque fornite le informazioni contrattualmente previste e richieste dal sindacato. Ciò posto, va rilevato che nel caso di specie l’inadempimento datoriale agli obblighi di informazione preventiva previsti dal CCNL incide sui diritti del sindacato volti a regolare la propria attività nei rapporti con la controparte, e dunque si connota, in modo inequivoco, dei caratteri dell’antisindacalità rilevante ai fini dell’art. 28 dello Statuto, in quanto ne discende una obiettiva limitazione della libertà di azione organizzativa dell’associazione sindacale, con correlate svalutazione del suo ruolo e della sua funzione tipica nonché lesione dell’immagine e del prestigio del sindacato al cospetto di tutti i lavoratori. Ed infatti, il mancato rispetto della disciplina contrattuale che regolamenta l’iter procedimentale dei sistemi di partecipazione, incide sul diritto di informazione e consultazione del sindacato, e dunque sulla sfera patrimoniale di questo, intesa “quale comprensiva del suo diritto all’immagine e al rispetto della sua funzione”, che vengono lesi dall’inosservanza delle previsioni che ne garantiscono l’esercizio (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9991 del 08/10/1998, Rv. 519544 – 01).
    Parimenti prive di pregio sono le deduzioni delle resistenti circa l’assenza di volontà di tenere un comportamento lesivo delle prerogative sindacali atteso che, con orientamento consolidato, la Suprema Corte ha statuito che, per integrare gli estremi della condotta antisindacale, è sufficiente che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro (“Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro ne’ nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell’illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), ne’ nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in
    concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero” Cass. Sez. U, Sentenza n. 5295 del 12/06/1997, Rv. 505153 – 01; conf., Cass., Sez. L, Sentenza n. 1684 del 05/02/2003, Rv. 560259 – 01). Alla luce di tutto quanto esposto, va dichiarata l’antisindacalità della condotta, ex art. 28 Statuto dei Lavoratori. Quanto ai soggetti nei cui confronti formulare un addebito, deve rilevarsi che l’art. 42 CCNL pone gli obblighi di informazione e comunicazione principalmente a carico
    dell’impresa appaltante e, con riferimento alla predisposizione dell’elenco di lavoratori, in capo all’impresa cessante.
    Va dunque esclusa, per quanto appena detto, una responsabilità della Logistica One srl, quale impresa subentrante, non gravando sulla stessa gli obblighi di informazione oggetto di lesione. Quanto agli effetti conseguenti alla declaratoria di antisindacalità, va ordinata la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti lesivi. In proposito, occorre precisare che la presente pronuncia non può in alcun modo incidere sulla validità della vicenda traslativa sottesa, aderendo questo giudicante all’orientamento, già segnato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di trasferimento d’azienda (Cass., Sez. L, Sentenza n. 23 del 04/01/2000, Rv. 532682 – 01) e fatto proprio, anche di recente, dalla giurisprudenza di merito (Trib. Napoli, sez. lav. 15/11/2018), secondo cui “il mancato adempimento dell’obbligo di informazione del sindacato, tuttavia, costituisce comportamento che viola l’interesse del destinatario delle informazioni, ossia il sindacato, ed è pertanto, sussistendone i presupposti, configurabile come condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 legge n. 300 del 1970, ma non incide sulla validità del negozio traslativo, non potendosi configurare l’osservanza delle suddette procedure sindacali alla stregua di un presupposto di legittimità (e quindi di un requisito di validità) del negozio di trasferimento”. Non può, inoltre, essere accolta la domanda volta alla condanna delle resistenti ad astenersi dal ripetere, in futuro, le condotte denunciate, attesa la natura eccezionale, nel nostro ordinamento, delle ipotesi di cd. condanna in futuro. Le spese di lite si compensano integralmente nei confronti della Logistica One Srl, in ragione della qualità delle parti e dei motivi della decisione. Nel resto, le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico delle resistenti Tiesse Spa e Servizi Logistica Campania Srl, in solido, nella misura liquidata in dispositivo. P. Q. M.
    1) dichiara l’antisindacalità della condotta delle società resistenti Tiesse Spa e Servizi
    Logistica Campania Srl e, per l’effetto, ordina l’esperimento della procedura di cui
    all’art. 42 co. 7 ss. CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione;
    2) rigetta nel resto il ricorso;
    3) compensa integralmente le spese di lite nei confronti di Logistica One srl;
    4) condanna le parti resistenti Tiesse Spa e Servizi Logistica Campania Srl, in solido, al
    pagamento delle spese di lite in favore dell’O.S. ricorrente, che liquida in € 2.000,00
    per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
    Santa Maria Capua Vetere, 21/07/2021
    Il Giudice del Lavoro
    Dott.ssa Barbara Lombardi
Redazione