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Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha appena adottato l’ordinanza n. 8 prevedendo la quarantena per chi proviene dal nord.

Ecco i punti salienti:

  1. Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla data del 7/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza. Reggio nell’Emilia. Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria. Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo:

– di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali; di osservare il divieto di spostamenti e viaggi: di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

2. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale e’ fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dellOrdine e dell’Unita” di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al comma 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità del territorio regionale.

3. E’ disposta con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: -piscine, palestre, centri benessere.

4. Dalla data di adozione della presente Ordinanza e fino al 3 aprile 2020, e’ disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta del tutore o legale rappresentante, senza che ciò’ comporti decadenza dal diritto alla prestazione. Giunta Regionale della Campania I Presidente

5. Sono confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze n.6 e n.7 del 6 marzo 2020, con efficacia fino al 3 aprile 2020.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e’ punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.

7. I Prefetti territorialmente competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

La presente ordinanza è notificata ai Sindaci e ai Prefetti ed e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Redazione On Line